La legge riconosce al malato di cancro specifiche agevolazioni fiscali, tra le quali:
la detrazione in misura del 19% per le spese mediche e per i sussidi tecnici e informatici (fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa) rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap (riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992).
Inoltre, è prevista la deduzione dei contributi previdenziali versati per colf/badanti. Nella maggior parte dei casi, può usufruire delle agevolazioni fiscali il malato, ma, in alternativa, anche il familiare cui sia fiscalmente a carico.
L’aliquota IVA agevolata per i sussidi tecnici e informatici: oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
Deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio sia per facilitare: la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura che assistere la riabilitazione.
Le agevolazioni previste per l’acquisto di veicoli sono:
- Detraibilità dell’Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto, va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. La detrazione spetta per un solo veicolo ogni quattro anni;
- Iva agevolata al 4% sull’acquisto;
- Esenzione dall’imposta di trascrizione sul passaggio di proprietà.
L’esenzione dal pagamento del bollo spetta sia quando l’auto è intestata al disabile, sia quando è intestata al familiare del quale il disabile risulta a carico. L’esenzione spetta per un solo veicolo ed è necessario che il veicolo abbia un unico intestatario. Ne hanno diritto:
- disabili con handicap psichico e mentale (L.104/92, art .3, comma 3);
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazione (L.104/92, art .3, comma 3);
- non vedenti e sordomuti;
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie (L.104/92, art .3, comma 1).
Per approfondire: www.agenziaentrate.gov.it