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Diritto al lavoro

Per il malato oncologico, alcuni benefici in ambito lavorativo si possono ottenere in seguito all’accertamento di una certa percentuale di invalidità civile, altri in seguito all’accertamento dello stato di handicap grave (Legge 104/1992) e altri ancora all’accertamento della disabilità (Legge 68/1999).

Collocamento obbligatorio

Vige l’obbligo per le imprese e gli enti pubblici ai sensi dell’art. 3 L. 68/99 di assumere un determinato numero (proporzionale alle dimensioni dell’impresa o ente) di persone con invalidità superiore al 46% e al 100%.

Per legge tale quota di riserva può comprendere anche i lavoratori diventati disabili dopo l’assunzione, purché la riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 60% (e non al 46% come in fase di assunzione).

Sede di lavoro

Nei concorsi pubblici, il candidato vincitore, ai sensi dell’art. 21 L. 104/92, con invalidità superiore al 67%, ha diritto di precedenza nella scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio tra quelle disponibili. Il diritto di precedenza vale anche nella scelta della sede in caso di trasferimento. Il lavoratore del settore pubblico o privato cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap “grave” ha diritto di essere trasferito alla sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. Analogo diritto è riconosciuto al familiare che lo assiste (art.33 L. 104/92).

Rapporto di lavoro

Il malato di cancro che vuole continuare a lavorare dopo la diagnosi e durante i trattamenti può usufruire di forme di flessibilità per conciliare i tempi di cura con il lavoro come ad esempio il tempo parziale (part-time) o il telelavoro, fino a quando il miglioramento delle condizioni di salute non gli consentirà di riprendere il normale orario di lavoro. Il lavoratore può richiedere il passaggio al tempo parziale dopo l’accertamento delle condizioni di salute da parte della Commissione Medica della Asl. I familiari del malato di tumore hanno la priorità rispetto agli altri lavoratori nel chiedere il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale per prendersi cura del congiunto.

Il lavoratore disabile ha il diritto di essere assegnato a mansioni adeguate alla sua capacità lavorativa. In caso di aggravamento delle sue condizioni di salute con conseguente riduzione o modifica della capacità di lavoro, ha il diritto di essere assegnato a mansioni equivalenti o anche inferiori, purché compatibili con le sue condizioni, mantenendo in ogni caso il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Nel caso in cui si accerti che il lavoratore disabile non può essere assegnato a mansioni confacenti al suo stato di salute, il datore di lavoro può risolvere il rapporto di impiego.

Il lavoratore malato di cancro può chiedere di non essere assegnato a turni di notte. Per questo deve presentare al datore di lavoro un certificato attestante la sua inidoneità a tali mansioni, rilasciato dal medico o struttura sanitaria pubblica. Il lavoratore che abbia a proprio carico una persona disabile in stato di handicap grave ha diritto a non svolgere un lavoro notturno.

Indennità di malattia

Nel rapporto di lavoro privato l’indennità di malattia viene pagata a partire dal quarto giorno successivo all’inizio della malattia fino a un massimo di 180 giorni per ciascun anno solare. I primi tre giorni di assenza per malattia di norma sono a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno in poi il pagamento è a carico dell’INPS.

Nel pubblico impiego il dipendente assente per malattia conserva il posto per un periodo di diciotto mesi nel triennio. Nei casi particolarmente gravi, è consentito assentarsi per ulteriori diciotto mesi, ma senza retribuzione. Il trattamento economico riconosciuto nel periodo di assenza per malattia diminuisce nel tempo:

  • intera retribuzione dall’inizio della malattia fino al 9° mese compreso;
  • 90% della retribuzione dal 10° al 12° mese di assenza;
  • 50% della retribuzione dal 13° al 18° mese.

I Contratti Collettivi Nazionali (CCNL) non contengono disposizioni omogenee in merito alle assenza per malattia e al periodo di comporto (arco di tempo stabilito dal CCNL durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore malato) pertanto, è bene verificare che cosa prevede il proprio CCNL.

Assenze per malattia

Esistono diverse possibilità, previste sia dai vari CCNL che dalla legge, che offrono al malato e al suo familiare periodi di assenza retribuita o non. Di seguito un elenco:

Aspettativa non Retribuita: Il lavoratore può usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute e cura. Le modalità di concessione e durata dell’aspettativa variano in funzione del CCNL. L‘aspettativa deve essere richiesta prima del superamento del periodo di comporto al fine di evitare un possibile licenziamento.

Assenza per Terapia Salvavita: Alcuni CCNL del pubblico impiego e, in misura minore, del settore privato prevedono, per patologie oncologiche e per quelle gravi che richiedono terapia salvavita, che i giorni di ricovero ospedaliero o di trattamento in day hospital o di assenza per sottoporsi alle cure siano esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia normalmente e siano retribuiti interamente.

Permessi Lavorativi Legge 104: Ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità (art.33 L. 104/92) sia i lavoratore con disabilità sia il familiare che lo assiste possono usufruire di permessi retribuiti con i seguenti limiti:

  • per il lavoratore con disabilità: a scelta 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili;
  • per il familiare: 3 giorni mensili a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno.

Permessi Lavorativi per Eventi e Cause Particolari: Il lavoratore ha il diritto di usufruire di un permesso di 3 giorni lavorativi all’anno per decesso o per grave infermità del coniuge di un parente entro il secondo grado o del convivente.

Congedo per Cure agli Invalidi: il riconoscimento di un’invalidità superiore al 50% da diritto a 30 giorni all’anno, anche non continuativi, di congedo retribuito. I giorni di congedo per cure si sommano ai giorni di malattia previsti dal CCNL di categoria e, pertanto, non vanno computati ai fini del periodo di comporto.

Congedo Straordinario Biennale Retribuito: il lavoratore dipendente, coniuge convivente del malato portatore di handicap grave ha diritto a un periodo di congedo straordinario retribuito, Continuativo o frazionato, fino a un massimo di due anni (L. 2000, n. 53). Il congedo straordinario biennale retribuito è fruibile da un solo familiare lavoratore per ciascun malato portatore di handicap grave. Il trattamento economico comprende un'indennità pari alla retribuzione percepita nell'ultimo mese prima del congedo fino ad un massimo stabilito per legge e aggiornato dagli indici ISTAT. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa ma non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Pensionamento Anticipato: Al lavoratore a cui è stato riconosciuta un'invalidità superiore al 74%, ha diritto al beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente prestato come invalido. Il beneficio è riconosciuto fino ad un massimo di 5 anni di contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione degli anni di servizio per il diritto alla pensione.

I contributi figurativi: sono contributi “fittizi” cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore, che vengono accreditati dall’Inps sul conto assicurativo del lavoratore per periodi in cui si è verificata un’interruzione o un riduzione dell’attività lavorativa. La legge individua le ipotesi nelle quali i contributi figurativi, possono essere accreditati, d’ufficio o su domanda del lavoratore, senza alcun costo per l’assicurato.

 

 

 

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