I lavoratori la cui capacità lavorativa è ridotta a causa invalidità o malattia, che siano:
- dipendenti,
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri),
- iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria
se hanno un'anzianità assicurativa e contributiva pari a 5 anni di assicurazione, dei quali almeno 3 anni versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità, hanno diritto alle seguenti prestazioni previdenziali erogate dall'INPS:
Assegno ordinario di invalidità
I lavoratori dipendenti o autonomi, se hanno un'infermità fisica o mentale accertata dai medici dell'Inps (attenzione si tratta di accertamento diverso rispetto a quello dell’Invalidità civile) tale da provocare una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro possono fare richiesta all’INPS dell’assegno ordinario di invalidità, che è una prestazione previdenziale riservata ai lavoratori iscritti all’INPS. La domanda di assegno ordinario di invalidità va presentata esclusivamente per via telematica o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dell’INPS.
L’assegno è compatibile con un’attività lavorativa, ha validità triennale e può essere rinnovato su domanda dell’interessato. Al compimento dell'età pensionabile l'assegno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, purché l'interessato abbia cessato l'attività di lavoro dipendente e possegga i requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia. Il periodo in cui l'invalido ha beneficiato dell'assegno e non ha contributi da lavoro, viene considerato utile per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia.
L’importo viene determinato a cura dell’INPS sulla base dei contributi versati.
Per approfondire: www.inps.it
Pensione di inabilità
I lavoratori dipendenti o autonomi, se hanno un'infermità fisica o mentale accertata dai medici dell'Inps (attenzione si tratta di accertamento diverso rispetto a quello dell’Invalidità civile) tale da provocare assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa possono fare richiesta della pensione di inabilità INPS, che è una prestazione previdenziale riservata ai lavoratori iscritti all’INPS.
E' inoltre richiesta:
- la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
- la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
- la cancellazione dagli albi professionali;
- la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
La domanda di pensione di inabilità va presentata esclusivamente per via telematica o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dell’INPS. L’importo viene determinato a cura dell’INPS sulla base dei contributi versati. L’anzianità contributiva maturata può essere incrementata dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento dei 60 anni di età.
Per approfondire: www.inps.it
Assegno per l'assistenza personale e continuativa
Gli assicurati INPS cui sia stata riconosciuta la pensione per inabilità totale possono fare richiesta all’INPS per l’assegno per l’assistenza personale e continuativa, a condizione che:
- non siano in grado di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
- non siano autosufficienti e richiedano assistenza continua per compiere le normali attività quotidiane (alimentazione, igiene personale, vestizione).
L’assegno di assistenza non è compatibile con il ricovero in istituti di cura o assistenza a carico della pubblica amministrazione, né con l’assegno mensile erogato dall’INAIL a titolo di assistenza personale continuativa. La domanda può essere presentata anche insieme a quella di pensione di inabilità. Per il 2023 l’importo è pari a 585,51 euro mensili.