La legge 13 del 1989 ha introdotto la possibilità di richiedere contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Hanno diritto a presentare le domande di contributo:
- i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e in non vedenti;
- coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
- i condomini ove risiedono le suddette categorie di beneficiari;
- i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all’assistenza di persone con disabilità.
I disabili in possesso di una certificazione attestante un'invalidità totale con difficoltà di deambulazione, hanno diritto di precedenza nell’assegnazione dei contributi.
Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su:
- parti comuni di un edificio;
- immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile;
- Il contributo può essere erogato per una singola opera o una serie di interventi volti a rimuovere più barriere.
La domanda deve essere presentata:
- al sindaco del comune in cui è sito l’immobile;
- in carta da bollo;
- entro il 1° Marzo di ogni anno.