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Prestazioni previdenziali per i lavoratori invalidi

I lavoratori la cui capacità lavorativa è ridotta a causa invalidità o malattia, che siano:

  • dipendenti,
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri),
  • iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria

se hanno un'anzianità assicurativa e contributiva pari a 5 anni di assicurazione, dei quali almeno 3 anni versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità, hanno diritto alle seguenti prestazioni previdenziali erogate dall'INPS:

 Assegno ordinario di invalidità

I lavoratori dipendenti o autonomi, se hanno un'infermità fisica o mentale accertata dai medici dell'Inps (attenzione si tratta di accertamento diverso rispetto a quello dell’Invalidità civile) tale da provocare una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro possono fare richiesta all’INPS dell’assegno ordinario di invalidità, che è una prestazione previdenziale riservata ai lavoratori iscritti all’INPS. La domanda di assegno ordinario di invalidità va presentata esclusivamente per via telematica o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dell’INPS.

L’assegno è compatibile con un’attività lavorativa, ha validità triennale e può essere rinnovato su domanda dell’interessato. Al compimento dell'età pensionabile l'assegno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, purché l'interessato abbia cessato l'attività di lavoro dipendente e possegga i requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia. Il periodo in cui l'invalido ha beneficiato dell'assegno e non ha contributi da lavoro, viene considerato utile per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia.

L’importo viene determinato a cura dell’INPS sulla base dei contributi versati.

Per approfondire: www.inps.it

Pensione di inabilità

I lavoratori dipendenti o autonomi, se hanno un'infermità fisica o mentale accertata dai medici dell'Inps (attenzione si tratta di accertamento diverso rispetto a quello dell’Invalidità civile) tale da provocare assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa possono fare richiesta della pensione di inabilità INPS, che è una prestazione previdenziale riservata ai lavoratori iscritti all’INPS.

E' inoltre richiesta:

  • la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
  • la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
  • la cancellazione dagli albi professionali;
  • la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

La domanda di pensione di inabilità va presentata esclusivamente per via telematica o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dell’INPS. L’importo viene determinato a cura dell’INPS sulla base dei contributi versati. L’anzianità contributiva maturata può essere incrementata dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento dei 60 anni di età.

Per approfondire: www.inps.it

Assegno per l'assistenza personale e continuativa

Gli assicurati INPS cui sia stata riconosciuta la pensione per inabilità totale possono fare richiesta all’INPS per l’assegno per l’assistenza personale e continuativa, a condizione che:

  • non siano in grado di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
  • non siano autosufficienti e richiedano assistenza continua per compiere le normali attività quotidiane (alimentazione, igiene personale, vestizione).

L’assegno di assistenza non è compatibile con il ricovero in istituti di cura o assistenza a carico della pubblica amministrazione, né con l’assegno mensile erogato dall’INAIL a titolo di assistenza personale continuativa. La domanda può essere presentata anche insieme a quella di pensione di inabilità. Per il 2023 l’importo è pari a 585,51 euro mensili.